Art. 4.
(Disposizioni finali).

      1. Il regolamento recante il codice di condotta di cui all'articolo 1, comma 2, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Almeno due mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere lo schema di regolamento di cui al medesimo comma 1, al fine di acquisire il parere dei competenti organi parlamentari, che si esprimono entro un mese dalla data di trasmissione.